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Software come componente di sicurezza: quando scatta la marcatura CE autonoma?

Pubblicato il 16 ottobre 2026

L'integrazione di software in sistemi complessi ha trasformato radicalmente il concetto di sicurezza nelle macchine, sollevando dubbi normativi crescenti tra i costruttori. Il Regolamento (UE) 2023/1230 chiarisce finalmente la natura giuridica del software quando esso assume il ruolo di componente di sicurezza, imponendo nuove responsabilità che vanno ben oltre la mera integrazione meccanica.

La natura del software come componente di sicurezza

Non ogni riga di codice che gestisce un movimento è un componente di sicurezza. Ai sensi dell'Allegato V del Regolamento (UE) 2023/1230, un software è classificato come componente di sicurezza se svolge una funzione protettiva che, in caso di guasto o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

Distinzione tra controllo e sicurezza

È fondamentale distinguere tra software di controllo (funzionale) e software di sicurezza. Il software di controllo gestisce le operazioni produttive, mentre il software di sicurezza (es. algoritmi di monitoraggio, blocchi di emergenza, logiche di arresto sicuro) deve garantire il mantenimento dello stato di sicurezza, spesso con livelli di Performance Level (PL) o Safety Integrity Level (SIL) definiti dalle norme armonizzate come la EN ISO 13849-1 o la EN IEC 62061.

Quando scatta la marcatura CE autonoma

Il software diventa un prodotto soggetto a marcatura CE autonoma quando è immesso sul mercato separatamente dalla macchina, con lo scopo esplicito di svolgere una funzione di sicurezza. Se il software è sviluppato internamente dal costruttore della macchina per l'integrazione diretta, esso fa parte integrante del fascicolo tecnico della macchina stessa.

Se invece acquistate un modulo software di terze parti che dichiara funzioni di sicurezza, questo deve essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità UE e recare la marcatura CE. L'integrazione di tale componente non vi esime dalle responsabilità di fabbricante finale: siete comunque tenuti a verificare che l'integrazione non degradi il livello di sicurezza del componente e che l'insieme (macchina + software) soddisfi i RESS.

Aggiornamenti software e modifiche sostanziali

Un aggiornamento software (patch o update) che modifica una funzione di sicurezza esistente può configurarsi come una modifica sostanziale. Secondo il Regolamento (UE) 2023/1230, se l'aggiornamento altera il profilo di rischio originale o introduce nuovi pericoli, non è più considerabile come manutenzione ordinaria.

Attenzione: ogni aggiornamento che impatta sulle logiche di sicurezza deve essere sottoposto a una nuova analisi dei rischi specifica. Se l'aggiornamento rende la macchina "più sicura" ma ne cambia radicalmente il funzionamento (es. velocità, tempi di reazione), è necessario aggiornare il fascicolo tecnico e, in alcuni casi, rieseguire la procedura di valutazione della conformità.

Gestione nel Fascicolo Tecnico

Per il costruttore, la gestione documentale del software è cruciale. Il fascicolo tecnico deve includere il codice sorgente (o la documentazione equivalente che ne attesta la validità), i test di verifica delle funzioni di sicurezza, le specifiche di progettazione e le istruzioni per l'integrazione. L'uso di versioning del software diventa obbligatorio per garantire la tracciabilità della versione conforme installata.

Come farlo con CEPilot

La piattaforma CEPilot semplifica la gestione documentale dei componenti di sicurezza e delle modifiche software attraverso il modulo dedicato alla dichiarazione di conformità. Grazie al wizard guidato, è possibile generare la documentazione necessaria per componenti autonomi o per la macchina finita, assicurandosi che tutti i riferimenti alle norme armonizzate aggiornate siano correttamente inseriti.

Dichiarazione di Conformità e Targa CE

In sintesi

  • Identifica chiaramente se il software svolge una funzione di sicurezza (es. monitoraggio di ripari, arresto di emergenza) definita nell'Allegato V.
  • Verifica se il software è immesso sul mercato come componente autonomo: in tal caso, deve avere la sua marcatura CE e Dichiarazione di conformità.
  • Qualsiasi aggiornamento che modifica le logiche di sicurezza richiede una rivalutazione dei rischi e l'aggiornamento del fascicolo tecnico.
  • L'integrazione di software di terze parti non solleva il costruttore della macchina dalla responsabilità finale sul livello di sicurezza globale (PLr).
  • Mantieni un versioning rigoroso del software all'interno del fascicolo tecnico per garantire la tracciabilità post-vendita.

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